I. DENOMINAZIONE E SCOPI
È costituita l’Associazione denominata «CENTRO STUDI LUIGI BOCCHERINI». Essa ha sede in Lucca, ma potrà anche valersi di sedi secondarie, succursali e uffici in genere dislocati in altri luoghi.
art.2
L’Associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro basata sui princìpi di democrazia e di uguaglianza. Essa si propone di:
a) promuovere ogni tipo di ricerche su Luigi Boccherini e sul suo milieu cittadino, sulla musica del suo tempo;
b) raccogliere e catalogare ogni tipo di fonte boccheriniana – in originale, copia fotostatica, in formato elettronico o altra forma – come: lettere, documenti, partiture autografe e manoscritte, partiture a stampa, libretti, materiale iconografico, registrazioni audio e video;
c) rendere accessibile un catalogo informatizzato o data-base del materiale di cui al punto b) tramite collegamenti in rete;
d) creare e rendere accessibile una biblioteca che contenga:
d.1) le pubblicazioni sul Maestro di Lucca prodotte nel mondo;
d.2) la bibliografia ‘accessoria’;
d.3) materiale iconografico relativo al Maestro, al suo tempo e alla vita musicale lucchese ed europea del suo tempo;
e) realizzare pubblicazioni scientifiche (monografie, atti di convegno, miscellanee di studi, edizioni di testi e di opere, etc.) e d’informazione (bollettini, periodici, etc.) e stipulare accordi con case editrici per la produzione e la distribuzione di opere, su qualsiasi supporto, dedicate a Boccherini;
f) produrre materiale realizzato coi mezzi dell’informatica, a partire da un sito web dedicato a Luigi Boccherini;
g) organizzare convegni di studio e conferenze con cadenza periodica;
h) organizzare mostre permanenti o itineranti sul Maestro;
i) collaborare con chiunque operi nel mondo dello spettacolo – dai teatri che mettono in scena le opere del Maestro alle Istituzioni che organizzino Festival in ogni nazione – fornendo ogni tipo di aiuto di carattere scientifico e pratico che possa derivare dal patrimonio in suo possesso, stipulare accordi con entità che condividano finalità e scopi del Centro studi.
art.3
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea dei soci presa con le maggioranze di cui all’art. 11 del presente statuto. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 della L.662/’96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Il fondo patrimoniale dell’Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento della stessa e lo svolgimento delle proprie attività statutarie, è costituito da:
a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell’Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura editoriale o commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
L’Associazione disporrà di detto patrimonio per l’adempimento dei propri scopi istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
art. 5
Fanno parte dell’Associazione:
a) i soci sostenitori;
b) i soci ordinari;
c) i soci onorari.
Possono essere soci sostenitori o ordinari tutti coloro – persone fisiche, persone giuridiche, enti riconosciuti e non, associazioni e fondazioni – la cui domanda di iscrizione sia approvata dal Consiglio direttivo. Le quote minime per i soci sostenitori e le quote per gli ordinari sono stabilite annualmente dal Consiglio direttivo.
La domanda di adesione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
b) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. È compito del Consiglio direttivo deliberare in merito alle domande di adesione di nuovi soci. Si fa obbligo di dare comunicazione scritta al richiedente circa l’esito della domanda. In caso di non ammissione, entro i successivi 15 (quindici) giorni, l’interessato potrà presentare ricorso all’Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella prima convocazione utile.
Sono soci onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti riconosciuti e non, le associazioni e le fondazioni che abbiano contribuito in misura rilevante alla diffusione e alla conoscenza dell’opera e della figura di Luigi Boccherini; l’ammissione a socio onorario viene deliberata all’unanimità dal Consiglio direttivo su proposta di due terzi di esso; i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
Assumono automaticamente la qualifica di socio onorario i fondatori del Centro studi Luigi Boccherini, coloro che hanno ricoperto per almeno due mandati la carica di Consigliere e coloro che fanno parte del Comitato scientifico. Tutti gli associati hanno diritto di voto su tutte le questioni relative alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
art. 6
La qualifica di socio onorario, ordinario o sostenitore può venir meno per uno dei seguenti motivi:
a) recesso da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R.;
b) esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per accertati motivi che possano danneggiare le iniziative o l’immagine dell’associazione;
c) mancato pagamento della quota associativa.
In caso di esclusione, l’interessato può presentare ricorso all’Assemblea dei soci entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento; l’Assemblea si pronuncerà in modo definitivo a maggioranza assoluta nella prima convocazione utile. In nessun caso il socio ha diritto al rimborso delle quote associative già versate e perde ogni diritto nel patrimonio dell’associazione.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
art. 7
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-tesoriere;
d) il Collegio dei probiviri;
e) il Comitato Scientifico.
art.8
L’Assemblea è costituita da:
a) i soci onorari;
b) i soci sostenitori e ordinari – in regola col pagamento delle quote.
Tutti i soci hanno diritto di voto.
Ciascun socio potrà rappresentare un altro socio, purchè munito di delega scritta.
art. 9
Per la costituzione legale dell’Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria – in prima convocazione – la presenza fisica (o tramite delega) della metà più uno dei soci, non computandosi il socio onorario; in seconda convocazione (ad almeno un’ora di distanza dalla prima) l’Assemblea avrà validità qualsiasi sia il numero dei presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei membri partecipanti e rappresentati per delega. Le modifiche statutarie, di cui al successivo art. 11 punto e), si intendono approvate con la maggioranza qualificata di 2/3 dei partecipanti e rappresentati per delega. Lo scioglimento dell’Associazione, di cui al successivo art. 11 punto f), viene decisa con maggioranza speciale di 3/4 dei partecipanti e rappresentati per delega.
E’ ammessa la possibilità per i partecipanti all’Assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci.
In particolare è necessario che:
– sia consentito al Presidente dell’Assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli interventi potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua assenza per accertato impedimento, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo; le deliberazioni dell’Assemblea debbono essere verbalizzate da un segretario nominato dal Presidente. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
art. 11
Spetta all’Assemblea:
a) nominare i membri del Consiglio direttivo;
b) nominare il Collegio dei probiviri;
c) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
d) deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
e) deliberare sulle modifiche al presente Statuto con una maggioranza qualificata di 2/3 dei partecipanti e rappresentati per delega;
f) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione con una maggioranza speciale di 3/4 dei partecipanti e rappresentati per delega;
g) fissare eventuali sedi secondarie dell’Associazione su proposta del Consiglio direttivo. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei membri partecipanti e rappresentati per delega. Le delibere di cui al precedente punto f) sono assunte con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Le deliberazioni nonché i bilanci ed i rendiconti sono a disposizione dei soci nella sede dell’Associazione.
V. Il CONSIGLIO DIRETTIVO
In caso di revoca o dimissioni di uno o più dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione da sottoporre a convalida alla prima Assemblea utile; i consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla successiva elezione del Consiglio; la carica di consigliere è onorifica, e dà diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per necessità sociali, sottoposte al vaglio dei probiviri e da essi approvate.
art. 13
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato all’Assemblea per disposizione di legge, o dal presente statuto; esso decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione. In particolare il Consiglio:
a) fissa le direttive per l’attuazione degli scopi statutari e ne stabilisce le modalità;
b) nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione e dà ad essi ampio mandato esecutivo per l’attività di ordinaria amministrazione;
c) nomina il Segretario-tesoriere all’interno dell’Associazione;
d) nomina il Comitato scientifico;
e) nomina eventuali comitati tecnici o gruppi di lavoro che agiranno in totale autonomia operativa, dovendo peraltro rispondere del proprio operato al Consiglio direttivo;
f) indica gli investimenti patrimoniali;
g) stabilisce l’importo annuale delle quote sociali e quote minime;
h) delibera sull’ammissione dei soci;
i) decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione, e sull’eventuale collaborazione con terzi;
j) approva il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
k) conferisce e revoca procure.
art. 14
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o da almeno tre dei suoi membri, presso la sede o altrove, mediante avviso (per posta ordinaria o e-mail) che contenga l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco dei punti all’ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della data fissata, tenendo presenti le necessità di eventuali Consiglieri stranieri non residenti in Italia; esso può tuttavia ritenersi validamente convocato anche in assenza di tali formalità, qualora alla riunione partecipino tutti i membri del Consiglio.
Il Consiglio è convocato almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno due terzi del consiglio direttivo lo ritengano opportuno.
art. 15
Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; esse sono ritenute valide solo se alla riunione prendono parte la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
E’ ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio direttivo di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purchè nel rispetto delle modalità previste per l’Assemblea.
Il Presidente può invitare il Consiglio ad assumere delibere mediante consultazioni tramite posta elettronica, su temi specifici relativi a:
a) ammissione di nuovi soci;
b) questioni di assoluta urgenza e necessità.
Le delibere assunte mediante tale procedura sono ritenute valide a condizione che:
a) la consultazione avvenga su una singola proposta;
b) tutti i Consiglieri esprimano in modo definitivo il proprio parere;
c) la proposta ottenga il voto favorevole dell’unanimità dei Consiglieri;
d) la delibera venga ratificata alla prima riunione utile del Consiglio direttivo.
art. 16 Il Presidente del Consiglio direttivo quale Presidente dell’Associazione coordina e controlla ogni attività culturale, organizzativa e amministrativa dell’Associazione e presiede l’Assemblea dei soci; il Vicepresidente svolge le medesime funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Presidente e Vicepresidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Spetta al Presidente:
a) la legale rappresentanza dell’Associazione;
b) coordinare e controllare ogni attività culturale, organizzativa e amministrativa dell’Associazione;
c) convocare e presiedere l’Assemblea dei soci;
d) convocare e presiedere il Consiglio direttivo;
e) consultare i membri del Consiglio direttivo nei casi di cui al precedente art.15. Spetta in particolare al Presidente il deposito della firma per le operazioni bancarie o postali necessarie per lo svolgimento delle pratiche economiche di ordinaria amministrazione dell’Associazione. Il Presidente può altresì, per tale compito, delegare anche uno dei membri del Consiglio direttivo.
art. 17
Il Segretario-tesoriere viene scelto fra i membri dell’Associazione e delegato dal Consiglio direttivo a curare l’amministrazione generale del Centro; redige il bilancio consuntivo sentito il Presidente e il Collegio dei probiviri, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
art.18
L’Assemblea dei soci su proposta del Presidente, può nominare un Presidente onorario, scegliendolo tra persone che possono contribuire in modo particolare al perseguimento degli scopi statutari o che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti del Centro studi. Il Presidente onorario ha la rappresentanza onoraria del Centro studi.
VII. IL COMITATO SCIENTIFICO
art. 19
Il Comitato scientifico è composto da studiosi di provata fama; si compone di almeno cinque membri nominati dal Consiglio direttivo tra i soci dell’Associazione ed elegge al suo interno un coordinatore; delibera a maggioranza semplice, e in caso di parità prevale il voto del coordinatore; risponde del suo operato al Consiglio direttivo per il tramite del Presidente.
art. 20
Al Comitato scientifico perviene il compito di:
a) formulare proposte per il programma culturale ed editoriale del Centro;
b) valutare la qualità scientifica dei progetti sottoposti al Consiglio direttivo;
c) individuare le linee della ricerca scientifica del Centro.
VIII. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
art. 21
Il Collegio dei probiviri è composto di almeno tre membri nominati dall’Assemblea. Dura in carica cinque anni, ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso
a) vigila sulla corretta applicazione dello Statuto;
b) decide di eventuali controversie tra soci ed Associazione;
c) esercita un controllo sulla corretta tenuta della contabilità, potendo a tale scopo compiere le necessarie verifiche sulle apposite scritture.
In caso di controversia il Collegio dei probiviri deciderà senza formalità procedurali e con giudizio inappellabile.
IX. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
art. 22
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli dal n. 36 al n. 42 del Codice Civile.
N. 112403 del Repertorio
N. 30272 della Raccolta
Registrato a Lucca il 25 giguno 2021 al n. 4777/1t