Centro Studi Luigi Boccherini

Atto costitutivo

Repertorio n. 13189
Fascicolo n. 3173

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilacinque il giorno ventidue del mese di Novembre
– 22 Novembre 2005 –
in Lucca, Mura Urbane, Baluardo San Colombano n. 1, nella Casermetta San Colombano;
avanti a me dottor ALDO MIGNONE, notaio in Lucca, iscritto presso il Collegio notarile di Lucca;
senza l’assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia dei comparenti, con il mio consenso, sono presenti:
1) FAZZI Pietro; 2) STORELLI Florenzo; 3) DELLA SANTA Luigi; 4) PAPI Fabrizio; 5) GIANI Gaetano; 6) PACINI Francesca Antonia Serena; 7) RAVENNI Gabriella Ida; 8) FARULLI Antonello; 9) COLI Remigio; 10) ROMITI Antonio; 11) PAOLI Marco; 12) GOMEZ Italo;
comparenti della cui identità personale io sono certo, e mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano e convengono quanto segue:
su iniziativa di Pietro Fazzi, Florenzo Storelli, Luigi Della Santa, Fabrizio Papi, Gaetano Giani, Francesca Antonia Serena Pacini, Gabriella Ida Ravenni, Antonello Farulli, Remigio Coli, Antonio Romiti, Marco Paoli, Italo Gomez èà costituita l’associazIone denominata “CENTRO STUDI LUIGI BOCCHERINI” con sede in Lucca retta dal presente
STATUTO

I. DENOMINAZIONE E SCOPI
Art. 1
È costituita l’Associazione denominata «CENTRO STUDI LUIGI BOCCHERINI». Essa ha sede in Lucca, Casermetta S. Colombano Mura Urbane, ma potrà anche valersi di sedi secondarie, succursali e uffici in genere, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall’Assemblea.
Art. 2 
L’Associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro. Essa si propone di:
a) promuovere ogni tipo di ricerche su Luigi Boccherini e sul suo milieu cittadino, sulla musica del suo tempo;
b) raccogliere e catalogare ogni tipo di fonte boccheriniana – in originale, copia fotostatica, in formato elettronico o altra forma – come: lettere, documenti, partiture autografe e manoscritte, partiture a stampa, libretti, materiale iconografico, registrazioni audio e video;
c) rendere accessibile un catalogo informatizzato o data-base del materiale di cui al punto b) tramite collegamenti in rete;
d) creare, con la collaborazione e il supporto di centri specializzati, un progetto di codificazione sistematico per la creazione di un archivio digitale;
e) creare e rendere accessibile una biblioteca che contenga:
e.1) le pubblicazioni sul Maestro di Lucca prodotte nel mondo;
e.2) la bibliografia ‘accessoria’;
e.3) materiale iconografico relativo al Maestro, al suo tempo e alla vita musicale lucchese ed europea del  suo tempo;
f) pubblicare una rivista scientifica a cadenza regolare;
g) ampliare l’attività pubblicistica in ogni direzione, in armonia con le risorse finanziarie disponibili;
h) stipulare accordi con case editrici per la produzione e distribuzione di edizioni e pubblicazioni, su qualsiasi supporto, dedicate al Maestro;
i) produrre materiale realizzato coi mezzi dell’informatica, a partire da un sito web dedicato a Luigi Boccherini;
j) organizzare convegni di studio e conferenze con cadenza periodica;
k) organizzare mostre permanenti o itineranti sul Maestro;
l) organizzare ogni anno una manifestazione denominata «Settimana boccheriniana»;
m) collaborare con chiunque operi nel mondo dello spettacolo – dai teatri che mettono in scena le opere del Maestro alle Istituzioni che organizzino Festival in ogni nazione – fornendo ogni tipo di aiuto di carattere scientifico e pratico che possa derivare dal patrimonio in suo possesso, stipulare accordi con entità che condividano finalità e scopi del Centro studi.
II. DURATA E PATRIMONIO
Art. 3
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea dei soci presa con le maggioranze di cui all’art. 11 del presente statuto.
Art. 4
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote annuali di adesione versate dai soci ordinari e sostenitori;
b) introiti netti ricavati dalla propria attività – come la commercializzazione in ogni forma delle pubblicazionie da ogni altro genere di produzione o gestione in proprio;
c) introiti ricavati da patrocini a carattere pubblicitario da parte di enti pubblici e privati;
d) so di propri spazi e materiale concesso a persone, associazioni, società ed enti di ogni tipo, società  per loro fini, anche commerciali;
e) ogni tipo di elargizione finanziaria, quali donazioni, contributi di soggetti pubblici e privati o altro.
L’Associazione disporrà di detto patrimonio per l’adempimento dei propri scopi istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
III. STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 5 Fanno parte dell’Associazione:
a) i soci fondatori
b) i soci sostenitori
c) i soci ordinari
d) i soci onorari
Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. La conferenza dei soci fondatori può essere integrata fino ad un numero massimo di 30 componenti tramite cooptazione dei soci promotori. I soci fondatori e i soci promotori non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
Possono essere soci sostenitori o ordinari tutti coloro – persone fisiche, persone giuridiche, enti riconosciuti e non, associazioni e fondazioni – la cui domanda di iscrizione sia approvata dal Consiglio direttivo. Le quote minime per i soci sostenitori e le quote per gli ordinari sono stabilite annualmente dal Consiglio direttivo.
Sono soci onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti riconosciuti e non, le associazioni e le fondazioni che abbiano contribuito in misura rilevante alla diffusione e alla conoscenza dell’opera e della figura di Luigi Boccherini; l’ammissione a socio onorario viene deliberata all’unanimità dal Consiglio direttivo su proposta di due terzi di esso; i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
Art. 6
La qualifica di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:
a) recesso da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R.;
b) esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per accertati motivi che possano danneggiare le iniziative o l’immagine dell’associazione;
c) mancato pagamento della quota associativa.
In nessun caso il socio ha diritto al rimborso delle quote associative già versate e perde ogni diritto nel patrimonio dell’associazione.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 7  Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-tesoriere;
d) il Collegio dei probiviri.

IV. L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 8
L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede o altrove mediante avviso che contenga l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco dei punti all’ordine del giorno: l’avviso dovrà essere inviato a ogni socio in tempo utile (almeno quindici giorni prima della data fissata), tenendo presenti le necessità dei soci stranieri. L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno per l’approvazione del bilancio consuntivo, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà più uno dei  membri del consiglio direttivo lo ritengano opportuno. L’assemblea può essere convocata anche con richiesta scritta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto, per motivi attinenti l’attuazione dei fini statutari o il funzionamento degli organi.
L’assemblea è costituita da:
a) i soci onorari;
b) i soci fondatori;
c) i soci sostenitori e ordinari – in regola col pagamento delle quote – che abbiano assunto tale qualifica per la prima volta da almeno tre mesi.
Tutti i soci hanno diritto di voto.
Ciascun socio potrà rappresentare un altro socio, purché munito di delega scritta.
Art. 9
Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria – in prima convocazione – la presenza fisica (o tramite delega) della metà più uno dei soci, non computandosi il socio onorario; in seconda convocazione (ad almeno un’ora di distanza dalla prima) l’assemblea avrà validità qualsiasi sia il numero dei presenti.
L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei membri partecipanti e rappresentati per delega, salvo i diversi casi previsti dal presente statuto.
Art. 10
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua assenza per accertato impedimento, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo; le deliberazioni dell’assemblea debbono essere verbalizzate da un segretario nominato dal Presidente; il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario del collegio dei probiviri.
Art. 11
Spetta all’assemblea:
a) nominare i membri del Consiglio direttivo, il Presidente e il Vice Presidente a partire dal momento in cui  decadranno quelli entrati in carica al momento della costituzione del centro;
b) nominare il Collegio dei probiviri;
c) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
d) deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
e) deliberare sulle modifiche al presente Statuto con una maggioranza qualificata di 2/3, e sullo scioglimento dell’Associazione.
Le relative deliberazioni nonché i bilanci ed i rendiconti devono essere resi pubblici mediante facoltà di consultazione nella sede dell’Associazione a chiunque ne faccia richiesta senza particolare formalità.

V. I SOCI FONDATORI
Art. 12
I Soci fondatori nominano il primo Consiglio direttivo; nominano il primo Comitato scientifico, e successivamente anche integrati dai Soci promotori indicano al Consiglio direttivo una rosa di persone di provate qualità scientifiche per le eventuali integrazioni o surroghe.   

VI. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13
Il Consiglio direttivo è composto da un numero compreso tra sette e tredici membri eletti dall’assemblea; i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili.
In caso di revoca o dimissioni di uno o più dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione da sottoporre a convalida alla prima assemblea utile; i consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla successiva elezione del Consiglio; la carica di consigliere è onorifica, e dà diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per necessità sociali, sottoposte al vaglio dei probiviri e da essi approvate.
Art. 14
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato all’assemblea per disposizione di legge, o dal presente statuto; esso decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione. In particolare il Consiglio:
a) fissa le direttive per l’attuazione degli scopi statutari e ne stabilisce le modalità;
b) nomina il Segretario-tesoriere all’interno dell’Associazione;
c) nomina il Comitato scientifico, sentite le indicazione dei Soci fondatori;
d) nomina eventuali comitati tecnici o gruppi di lavoro che agiranno in totale autonomia operativa, dovendo peraltro rispondere del proprio operato al Consiglio direttivo;
e) indica gli investimenti patrimoniali;
f) stabilisce l’importo annuale delle quote sociali e quote minime;
g) delibera sull’ammissione dei soci;
h) decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione, e sull’eventuale collaborazione con terzi, a norma dell’art. 2:
i) approva il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;
j) conferisce e revoca procure.
Art. 15
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o da almeno tre dei suoi membri, presso la sede o altrove, mediante avviso che contenga l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco dei punti all’ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima della data fissata, tenendo presenti le necessità di eventuali Consiglieri stranieri; esso può tuttavia ritenersi validamente convocato anche in assenza di tali formalità, qualora  alla riunione partecipino tutti i membri del Consiglio oppure partecipi la maggioranza dei consiglieri se tutti informati della riunione e in assenza di volontà contraria da parte degli assenti.
Il Consiglio è convocato almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno due terzi del consiglio direttivo lo ritengano opportuno.
Art. 16
Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; esse sono ritenute valide solo se alla riunione prendono parte la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

VII. PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO-TESORIERE, AMMINISTRAZIONE
Art. 17
Il Presidente del Consiglio direttivo quale Presidente dell’Associazione coordina e controlla ogni attività culturale, organizzativa e amministrativa dell’Associazione e presiede l’assemblea dei soci; il Vicepresidente svolge le medesime funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Presidente e Vicepresidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Art. 18
Il Segretario-tesoriere viene scelto fra i membri dell’Associazione e delegato dal Consiglio direttivo a curare l’amministrazione generale del Centro; redige il bilancio consuntivo sentito il Presidente e il Collegio dei probiviri, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.  

VIII. IL COMITATO SCIENTIFICO
Art. 19
Il Comitato scientifico è composto da studiosi di provata fama; si compone di almeno dodici membri ed elegge al suo interno un coordinatore; risponde del suo operato al Consiglio direttivo. I componenti sono nominati per 3 anni e sono rinnovati in ogno caso con l’insediamento del nuovo Consiglio direttivo.
Art. 20
Al Comitato scientifico perviene il compito di
a) proporre al Consiglio direttivo il programma culturale del Centro;
b) proporre il programma editoriale del Centro;
c) valutare la qualità dei progetti sottoposti al Consiglio direttivo.

IX. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 21
Il Collegio dei probiviri è composto di almeno tre membri nominati dall’assemblea. Esso
a) vigila sulla corretta applicazione dello Statuto;
b) decide di eventuali controversie tra soci ed associazione;
c) sercita un controllo sulla corretta tenuta della contabilità, potendo a tale scopo compiere le necessarie verifiche sulle apposite scritture.
In caso di controversia il Collegio dei probiviri deciderà senza formalità procedurali e con giudizio inappellabile.

X. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 22
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo speciali compensi stabiliti dal Consiglio direttivo.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Si conviene che il primo Consiglio Direttivo si componga di dodici membri.
Vengono nominati membri del Consiglio Direttivo per i primi cinque anni i signori Pietro Fazzi, Florenzo Storelli, Luigi Della Santa, Fabrizio Papi, Gaetano Giani, Francesca Atonia Serena Pacini, Gabriella Ida Ravenni, Antonello Farulli, Remigio Coli, Antonio Romiti, Marco Paoli, Italo Gomez.
Viene eletto Presidente Pietro Fazzi, Vicepresidente Gabriella Ida Ravenni, Tesoriere Remigio Coli.
I membri nominati presenti dichiarano di accettare la carica.
Io notaio ho letto il presente atto ai comparenti, i quali lo approvano e confermano.
Consta quest’atto di quattro fogli scritti da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte di mia mano per quindici pagine.
F.to Pietro Fazzi – Florenzo Storelli – Luigi Della Santa – Fabrizio Papi – Gaetasno Giani – Francesca Antonia Serena Pacini – Gabriella Ida Ravenni – Aldo Mignone notaio.